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STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
ART. 1 - E' costituita l' Associazione Nazionale Sottufficiali
d' Italia - A.N.S.I..
ART. 2 - Possono farne parte tutti i Sottufficiali che abbiano
prestato o prestino servizio nelle Forze Armate e
nei Corpi Armati dello Stato.
ART. 3 - L' Associazione ha sede legale ed amministrativa
a Roma - pero' l' Assemblea Straordinaria dei
Delegati potra' deliberarne il suo trasferimento
previa l'osservanza delle maggioranze previste
dai successivi artt. 26 e 27.
ART. 4 - L' Associazione, apolitica, apartitica e senza fini
di lucro, sorge con lo scopo di:
a) tenere vive le tradizioni delle FF.AA.;
b) incrementare rapporti di collaborazione e di
cameratismo col personale in servizio, aste-
nendosi peraltro da ogni interferenza in que-
stioni riguardanti disciplina, l'ordinamento e
l'attivita' dello stesso;
c) valorizzare il sacrificio dei Caduti e dei Mutilati
di tutte le guerre;
d) ravvivare i vincoli di fraterna solidarieta' nel
ricordo dei loro anni migliori al servizio della
Patria in pace o in guerra;
e) riallacciarne e cemetarne i legami dell'assisten-
za reciproca e sviluppare i principi etici della
mutualita';
f) realizzare a favore degli iscritti e delle loro
famiglie, nei limiti delle loro possibilita', l'assi-
stenza morale, culturale, sportiva, ricreativa
ed economica;
g) vigilare perche' il trattamento economico, pen-
sionistico dei militari in quiscenza sia sempre
collegato a quello dei militari in servizio e pro-
muovere ogni azione valida, intesa a mante-
nere e consolidare tale rapporto;
h)tenere contatti col Ministero della Difesa per gli
studi riguardanti materie che formano oggetto
di norme legislative circa la conduzione, il trat-
tamento, la tutela - di natura giuridica, econo-
mica, previdenziale, sanitaria, culturale e mora-
le - del personale in congedo ed in pensione,
promuovendo incontri col Ministero della Difesa
ed il COCER nei limiti stabiliti dalla legge istitu-
tiva;
i) concorrere quale organismo di volontariato ci-
vile all'opera prestata dai Reparti in occasione
delle pubbliche calamita', alle attivita' del Ser-
vizio Nazionale di Protezione Civile degli inter-
venti umanitari ai sensi delle Leggi vigenti in
materia.
ART. 5 - La durata dell' Associazione e' illimitata nel tempo
e per il suo scioglimento dovranno essere osser-
vate le maggioranze previste nei successivi art.
26 e 27.
TITOLO II
SOCI
ART. 6 - I Soci dell' A.N.S.I. si suddividono nelle seguenti
categorie:
A) Perpetui
B) Ad Honorem
C) Benemeriti della Sezione
D) Effettivi
E) Collettivi
F) Simpatizzanti
A) Sono iscritti tra i Soci perpetui:
a) Gli appartenenti alle FF.AA. caduti sul campo
dell' onore o deceduti in seguito a ferite ripor-
tate in combattimento o in servizio;
b) Le Medaglie d' Oro viventi al Valor Militare
appartenenti a qualsiasi Arma o Corpo delle
forze Armate Italiane;
B) Sono iscritti fra i Soci ad Honorem:
a) Il Ministro ed i Sottosegretari della Difesa in
carica;
b) Tutte quelle persone od Enti, che nella propria
azione abbiano effettivamente benemeritato la
riconoscenza delle FF.AA.;
c) I mutilati ed invalidi nel servizio delle FF.AA.;
d) I Soci fondatori dell' A.N.S.I.;
C) Sono iscritti fra i Soci Benemeriti della Sezione:
a) Tutte le persone od Enti, che si siano real-
mente resi benemeriti della Sezione favoren-
done l'attivita', collaborando in modo efficace
al suo potenziamento;
b) I Soci fondatori della Sezione;
D) Sono Soci effettivi tutti coloro previsti dall'art.2;
E) Sono Soci collettivi i Circoli e le Sale Convegno
Sottufficiali;
F) Sono Soci simpatizzanti i familiari maggiorenni dei
Soci effettivi.
art. 7 - L' iscrizione all' Albo dei Soci perpetui avverra' d' uffi-
cio o al varificarsa delle condizioni richieste per l'iscri-
zione.
L' iscrizione nell'Albo dei Soci ad Honorem - eccezione
fatta per quella riguardante il Ministro e i Sottosegreta-
ri della Difesa, che saranno iscritti d'ufficio con i mede-
simi criteri previsti per i perpetui -
avverra' a cura del Consiglio Direttivo Nazionale
su deliberazione dell' Assemblea Nazionale Delegati.
L' iscrizione nell'Albo dei Soci Benemeriti della Sezio-
ne avverra' a cura del Consiglio Direttivo Seziona-
le su proposta approvata dall' Assemblea Ordinaria
dei Soci della Sezione ed omologate dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
L'iscrizione nell'Albo dei Soci Effettivi avverra' a
domanda dell'interessato indirizzata al Consiglio
Direttivo della Sezione e corredata dei prescritti
documenti. Dette domande verranno sottoposte
all'approvazione della Giunta Sezionale di Scrutinio
che accertera' l'esistenza delle condizioni obiettive
richieste per l'iscrizione a norma dello Statuto e dei
Regolamenti. Contro la decisione della Giunta Sezio-
nale di Scrutinio e' ammesso ricorso al Consiglio
Direttivo Nazionale che decidera' inappellabilmente
senza obbligo di rendere pubblica la motivazione.
Sono iscritti fra i Soci Effettivi coloro previsti
dall' Art. 2.
Sono ammessi tra i Soci Collettivi, a domanda,
i Circoli e le Sale Convegno Sottufficiali presso i
Corpi ed i Comandi di Presidio ed i Sottufficiali
iscritti alle Associazioni d' Arma.
Possono chiedere di essere iscritti come Soci
Simpatizzanti i familiari maggiorenni dei Sottuf-
ficiali in congedo od in servizio, ovvero discen-
denti o congiunti (entro il 4° grado) di Sottufficiali
deceduti.
ART. 8 - I Soci simpatizzanti non possono rivestire cariche
sociali.
I soci hanno diritto:
a) Ad intervenire all' Assemblea della Sezione cui
appartengono, esercitandovi i diritti loro ricono-
sciuti dal presente Statuto e dai Regolameni;
b) A frequentare i locali dell' A.N.S.I. a norma dei
Regolamenti in vigore;
c) A fregiarsi del distitivo sociale;
d) A godere in generale di tutti i vantaggi morali,
mutualistici, assistenziali ed economici offerti
dall' A.N.S.I. e dai servizi da essa organizzati.
Ogni Socio, peraltro, ha il dovere di cooperare
al miglioramento morale e materiale dell' Asso-
ciazione, evitando ogni atteggiamento o manife-
stazione contraria ai principi delle FF.AA. ed allo
spirito che anima le Associazioni di Categoria e
d' Arma.
Pertanto, i Soci dell' A.N.S.I. non possono appar-
tenere ad Enti od organizzazioni la cui attivita'
sia diretta contro l'ordinamento democratico
dello Stato, contro le FF.AA. e contro l' Asso-
ciazione ed i suoi scopi.
ART. 9 - Tutti i Soci effettivi hanno uguali diritti e doveri.
La qualita' di Socio ad Honorem o Benemerito
della Sezione non e' incompatibile con quella di
Socio Effettivo.
Il semplice adempimento da parte dell'aspirante
delle formalita' richieste per l'iscrizione costituisce
ad ogni effetto automatica accettazione incondi-
zionata delle norme contemplate nel presente
Statuto e nei Regolamenti dell' Associazione.
Le norme per l'acquisto o la perdita delle qualita'
di socio dell'Associazione saranno stabilite da ap-
posito Regolamento da approvarsi con le mag-
gioranze all'uopo previste.
ART.10 - Il Consiglio Direttivo Sezionale potra' istituire le
seguenti categorie di soci effettivi:
- Sostenitori;
- Vitalizi.
ART. 11 - L' Albo dei Soci Effettivi Sostenitori riporta l'elenco
di tutti coloro i quali, sentendo maggiormente il
dovere di contribuire al consolidamento economico
dell' A.N.S.I. chiedono ed ottengono di poter ver-
sare a puro titolo effettivo, un importo pari ad
almeno cinque annualita' di quote associative.
L' iscrizione nell' Albo dei Soci Sostenitori e' an-
nuale e pertanto non comporta alcun esonero di
carattere economico.
ART. 12 - L' Albo dei Soci Effettivi Vitalizi riporta l'elenco di
tutti coloro i quali, sentendo uguale ai precedenti
il dovere di contribuire al miglior consilidamento
economico dell' Associazione, preferiscono dare
atto della propria solidarieta' mediante il versa-
mento anticipato di una somma, a titolo di cor-
responsione forfettaria di ogni futuro contrbuto
per la quota annuale associativa.
La misura di tale contributo, in ogni caso non
potra' mai essere inferiore alle venti annualita'
associative.
ART. 13 - I Soci hanno diritto:
a) Ad intervenire all' Assemblea della Sezioni cui
appartengono, esercitandovi i diritti ammessi
da questo Statuto e dai Regolamenti;
b) A frequentare i locali dell' A.N.S.I. a norma dei
relativi Regolamenti;
c) A fregiarsi del distintivo sociale;
d) A godere in generale di tutti i benefici morali,
mutualistici, assistenziali ed economici disposti
dall' A.N.S.I. e dai servizi da essa organizzati;
e) A godere dei benefici previsti dall' Art. 4 lett.f).
ART. 14 - Ogni Socio ha il dovere di cooperare al migliora-
mento morale e materiale dell' Associazione, evi-
tando ogni atteggiamento o manifestazioni contra-
ria ai principi delle Forze Armate.
ART. 15 - Non possono far parte dell' Associazione coloro
che:
a) siano stati radiati dai ruoli delle FF.AA.;
b) abbiano riportato condanna per reati per cui
e' prevista la perdita del grado.
Gli associati sottoposti a procedimento penale per
reati di cui alla lettera b) del comma precedente,
saranno sospesi con provvedimento del Consiglio
Direttivo Nazionale.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
ART. 16 - Sono organi sociali dell' A.N.S.I.:
a) l' Assemblea Nazionale dei Delegati;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
e) la Sezione.
a) ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
ART. 17 - L' Assemblea Nazionale dei Delegati e' l'organo
supremo dell' A.N.S.I. e ad essa sono all'uopo
conferiti i piu' alti poteri per il raggiungimento
degli scopi socili.
Essa rappresenta ad ogni effetto la universalita'
degli associati, statuisce con poteri sovrani sia in
materia di Statuto che di Regolamento e le sue
deliberazioni, regolarmente approvate, impegnano
tutte le Sezioni, ancorche' assenti o dissenzienti
i rispettivi delegati.
In seduta ordinaria delibera validamente in mate-
ria di ordinaria amministrazione ed inoltre:
a) ha facolta' di nominare il Presidente Onorario;
b) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, il Segre-
tario Generale ed i membri del Consiglio Diret-
tivo Nazionale;
c) nomina il Collegio Nazionale dei Revisori;
d) nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri;
e) approva il resoconto morale e finanziario ge-
nerale dell' anno precedente e ratifica il bilan-
cio preventivo dell' anno in corso;
f) approva la misura della quota di ammissione
a socio, e dei contributi annuali e le rispettive
percentuali spettanti alla Sede Nazionale a nor-
ma del successivo art. 58;
g) fornisce l'interpretazione ufficiale alle norme
contenute nello Statuto e nei Regolamenti;
h) promulga i Regolamenti dell' Associazione.
In seduta straordinaria delibera validamente in
materia di straordinaria amministrazione e speci-
ficatamente:
1) sulle modifiche dell' atto costitutivo e dello
Statuto;
2) sul trasferimento della Sede Sociale dell' A.N.S.I.;
3) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso
di scioglimento.
ART. 18 - L' Assemblea Nazionale dei Delegati si riunisce ogni
anno entro tre mesi dalla chiusura dell' anno sociale
oppure quando lo ritenga necessario il Consiglio
Direttivo Nazionale o ne sia stata fatta esplicita
richiesta per iscritto da almeno tante Sezioni che
rappresentino la terza parte di quelle esistenti.
ART. 19 - L' Assemblea Nazionale dei Delegati e' indetta dal
Presidente per disposizione del Consiglio, presso lal
sede sociale o altrove, mediante avviso inviato a
ciascuna Sezione almento trenta giorni prima di
quello fissato: L' avviso deve indicare la data,
l' ora ed il luogo sia della prima che della seconda
convocazione, il programma dello svolgimento dei
lavori e contenere per esteso l'ordine del giorno.
Nell' o.d. g. e' vietato l' inserimento della voce
"varie" o simili, e comunque nulle la proposizione,
la trattazione e le deliberazioni prese su argo-
menti non portati esplicitamente nell' ordine del
giorno.
ART. 20 - Il Presidente della Sezione - non appena ricevuto
l'avviso dell' Assemblea Nazionale dei Delegati -
deve convocare tempestivamente l' Assemblea
Sezionale dei Soci per deliberare sulle materie
che formano oggetto dell' o.d.g. dell' Assemblea
Nazionale dei Delegati ed in tempo perche' un
membro del proprio Consiglio Direttivo Sezionale
possa parteciparvi in qualita' di delegato plenipoten-
ziario.
ART. 21 - L' Associato che non risulti iscritto tra i Soci Effet-
tivi da almeno tre mesi, non porta' disimpegnare
funzioni delegate ne' ricoprire cariche sociali e, se
nominato, decade automaticamente dall' Ufficio.
ART. 22 - Ciascun Delegato ha diritto a tanto voti quanti
sono i soci iscritti nella propria Sezione che risul-
tino al corrente con i pagamenti.
I Delegati non possono delegare le proprie attri-
buzioni.
ART. 23 - Per avere diritto a partecipare all' Assemblea ciascun
Delegato dovra' presentarsi presso la Segreteria
Generale dell' Associazione per ottenere il rilascio
del Certificato di Ammissione all' Assemblea.
Detto documento, a firma del Segretario Generale,
dovra' attestare il riconoscimento della qualita' di
Delegato all' interessato ed inoltre precisare il nume-
ro dei voti validi di cui il Delegato e' portatore.
ART. 24 - L' Assemblea Nazionale dei Delegati e' presieduta
dal Presidente Nazionale ed in sua assenza o impe-
dimento da uno dei Vice-Presidenti Nazionali.
Il Presidente dell' Assemblea nomina due Scruta-
tori - addetti al controllo dei Certificati di Ammis-
sione all' Assemblea - da scegliersi fra i Delegati
presenti.
Della seduta verra' redatto verbale controfirma-
to dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.
ART. 25 - In seduta ordinaria, l' Assemblea sara' validamente
costituita:
- in prima convocazione: con l'intervento della
maggioranza dei Delegati aventi diritto e le deli-
berazioni relative saranno valide con l'approvazio-
ne della maggioranza dei voti validi aventi diritto
a partecipare alla votazione;
- in seconda convocazione: qualunque sia la percen-
tuale degli intervenuti nei confronti degli aventi dirit-
to e le relative deliberazioni saranno valide con
l'approvazione della maggioranza di quelli risultati
presenti all'atto della votazione.
ART. 26 - In seduta straordinaria sara' validamente costituita:
* sia in prima che in seconda convocazione: con
l'intervento del 75% dei Delegati aventi diritto e
le deliberazioni relative saranno valide con l'appro-
vazione del 75% dei voti aventi diritto a partecipare
alla votazione. Nel caso che nemmeno in seconda
convocazione fosse possibile raggiungere le maggio-
ranze prescritte per la validita' dell'Assemblea e delle
deliberazioni, l' Assemblea straordinaria dovra' esse-
re riconvocata entro un mese ed allora saranno
valide le medesime maggioranze stabilite nell'art.25
per le sedute ordinarie.
ART. 27 - In ogni caso fra la prima e la seconda seduta dell'As-
semblea dovra' sempre trascorrere un intervallo di
almeno sei ore.
b) CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
ART. 28 - Il Consiglio Direttivo Nazionale riassume le piu' alte
funzioni esecutive dell' Associazione e realizza su
scala nazionale le finalita' della "A.N.S.I.".
E' composto da:
- un Presidente Nazionale;
- un Segretario Generale;
- tre Vice-Presidenti Nazionali;
- venti Consiglieri Nazionali.
Il Presidente - o quantomeno uno dei Vice-Presidenti
- almeno quattro Consiglieri ed il Segretario Generale
dovranno risultare dimoranti nella citta' in cui ha sede
l' Associazione.
ART. 29 - Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto dall' As-
semblea dei Delegati.
Il Presidente Nazionale dura in carica un triennio ed
e' rieleggibile. Lo stesso dicasi per il Segretario Gene-
rale.
I Vice-Presidenti ed i Consiglieri Nazionali durano in
carica tre anni. I Vice-Presidenti fanno turno tra di
loro.
I Vice-Presidenti ed i Consiglieri sono rieleggibili nella
stessa carica.
Tra i suoi componenti il Consiglio Direttivo Nazionale
nomina due Vice-Segretari ed un Tesoriere dell' Asso-
ciazione.
Il Consiglio puo' delegare parte dei suoi poteri ad un
Comitato Direttivo di sette Membri scelti fra i suoi
componenti, di cui fa' parte di diritto, il Segretario
Generale.
ART. 30 - Le gerarchie sociali sono di carica e non di grado, e
non sono retribuite.
Ai Soci che ricoprono cariche sociali spetta pero' il
rimborso delle spese varie sostenute nello svolgimen-
to delle proprie funzioni.
ART. 31 - Per la validita' delle riunioni del Consiglio Direttivo
Nazionale occorre la presenza di almeno la meta'
dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. A parita' di voto prevale il voto di chi pre-
siede la riunione.
ART. 32 - Quando, per dimissioni o altra causa, dovesse veni-
re a mancare taluno dei Consiglieri, il Consiglio Diret-
tivo Nazionale provvedera' alla sua integrazione sce-
gliendo il nuovo membro tra i Delegati all' ultima
Assemblea Nazionale.
ART. 33 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno
ogni trimestre, quando lo ritenga opportuno il Pre-
sidente o ne sia stata fatta domanda da almeno
sette Consiglieri.
ART. 34 - Il Consiglio Nazionale deve essere convocato per
disposizione del Presidente a cura del Segretario
Generale mediante lettera spedita al domicilio di
ciascun membro almeno otto giorni prima dell' adu-
nanza, salvo casi di urgenza in cui e' valido qualunque
mezzo di comunicazione. Nell' avviso di convocazione
dovranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della
riunione e le materie da trattare.
Uguale comunicazione va fatta ai componenti effet- tivi del Collegio dei Revisori ai quali spetta di partecipa-
re, senza diritto al voto, a tutte le sedute del Consiglio
Direttivo Nazionale.
ART. 35 - Il Consiglio Direttivo Nazionale e' investito dei piu' ampi
poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria
dell' Associazione e sono ad essa riconosciute tutte
quelle facolta' che non siano espressamente riservate
dalla legge e dallo Statuto all' Assemblea Nazionale
dei Delegati.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta specificata-
mente fra l'altro:
- la gestione dei fondi dell' Associazione, di stabilire
l'organico del personale dipendente di ogni qualifica
o grado, di affidare incarichi professionali di qualun-
que natura, di stipulare accordi e convenzioni con
Enti pubblici e privati, di accettare donazioni e legati,
di istituire Sezioni dell' Associazione ovunque lo ri-
tenga opportuno stabilendone i limiti della compe-
tenza territoriale ed i rispettivi poteri, di dettare
norme obbligatorie per le Sezioni, di redigere rego-
lamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assem-
blea Nazionale dei Delegati, di predisporre il bilancio
preventivo da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea,
di approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle
Sezioni, di compiere tutti quegli atti che comunque
valgono a meglio raggiungere gli scopi morali e ma-
teriali dell' Associazione.
ART. 36 - Il Presidente Nazionale, coadiuvato dai Vice-Presidenti,
ha la rappresentanza ufficiale dell' A.N.S.I., vigila che
ne sia mantenuto sempre alto il prestigio ed assicura
i collegamenti con le massime Autorita' Civili e Militari.
ART. 37 - Il Segretario Generale dell' Associazione coadiuva con
il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Consiglio Direttivo
Nazionale per tutto quanto concerne l'Associazione.
Egli e' il depositario e custode del sigillo dell'A.N.S.I.,
che dara' l'impronta ufficiale a tutti gli atti dell' Asso-
ciazione e sovraintende agli archivi.
Egli e' inoltre di diritto il Segretario dell' Assemblea
Nazionale dei Delegati e costituisce il realizzatore e
l'esecutore di tutte le deliberazioni dei Consiglio Diret-
tivo Nazionale.
Per la sua qualita' di Segretario dell' Assemblea
Nazionale dei Delegati egli avra' il compito di control-
lare le credenziali dei Delegati, rilasciare il Certificato
di Ammissione all' Assemblea ed accertare il numero
di voti di cui ciascun delegato sara' riconosciuto por-
tatore in seno all' Assemblea.
ART.38 - La rappresentanza legale dell' Associazione spetta al
Presidente. In caso di sua assenza o di impedimento
del Presidente questi sara' sostituito da uno dei Vice-
Presidenti.
ART.39 - In caso di assenza o di impedimento del Segretario
Generale le sue funzioni saranno svolte dal Vice Se-
gretario anziano.
c) COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI
ART.40 - Il Collegio Nazionale dei Revisori controlla e vigila per
accertare la regolare tenuta della contabilita' dell' Asso-
ciazione, la corrispondenza del resoconto finanziario
alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.
Ogni trimestre dovra' accertare l'esistenza di cassa,
dei valori e dei titoli di proprieta' dell' Associazione.
I Revisori potranno procedere ad atti di ispezione e
controllo amministrativo in qualunque momento, pur-
che' collegialmente. Degli accertamenti eseguiti dovra'
farsi constare nell'apposito libro verbali.
ART.41 - Il Collegio Nazionale dei Revisori ha la sorveglianza ed
il controllo sull'analoga attivita' ispettiva svolta dai
Collegi dei Revisori di Sezione, ne coordina e disciplina
la delicata funzione.
ART.42 - Il Collegio Nazionale dei Revisori si compone di tre
Membri effettivi e di due Supplenti. La stessa compo-
sizione avranno i Collegi dei Revisori di Sezione.
ART.43 - I Membri dei Collegi dei Revisori di Sezione saranno
nominati dall' Assemblea Sezionale dei Soci e dovran-
no esplicitamente dichiarare di uniformarsi alle istru-
zioni del Collegio Nazionale a norma del precedente
art. 41.
ART.44 - I componenti del Collegio dei Revisori sia Nazionale
che di Sezione, saranno di preferenza scelti tra gli
ex Sottufficiali di Commissariato. In ogni caso ciascun
Presidente dovra' risultare tecnicamente qualificato
come sopra.
ART.45 - Il Collegio Nazionale dei Revisori e quello di Sezione
durano in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleg-
gibili.
ART.46 - I Revisori dovranno adempiere i loro doveri con la
diligenza del mandatario, sono responsabili delle
verita', delle loro attestazioni e debbono conservare
il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno cono-
scenza per ragioni del loro ufficio.
d) COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
ART.47 - Vigila sull'osservanza delle Leggi Statutarie, dell' Atto
Costitutivo delle Sezioni e dei Regolamenti Sociali,
tutte le controversie che potranno eventualmente
insorgere fra gli associati nell'ambito di ciascuna Sezio-
ne dell' Associazione dovranno essere deferita all'arbi-
trato del Collegio die Probiviri di Sezione per il pacifico
componimento.
Le controversie che potranno eventualmente insor- gere fra gli associati di Sezioni diverse dovranno
essere sottoposte all'arbitrato del Collegio Nazionale
dei Probiviri. Contro la decisione del Collegio dei Probi-
viri e' amesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probivi-
ri. La "decisione" del Collegio Nazionale dei Probiviri e'
inappelabile ed immediatamente esecutiva.
ART.48 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri e' composto da tre
membri effettivi e due supplenti scelti fra i delegati
dell' Assemblea Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri di Sezione avra' la medesima
composizione numerica e le stesse mansioni di quello
Nazionale ed i suoi membri dovranno essere scelti fra
gli associati appartenenti alla Sezione.
ART.49 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri e quelli di Sezione
durano in carica tre anni ed i loro membri sono rie-
leggibili.
ART.50 - I Probiviri dovranno adempiere i loro doveri con
scrupolosa obiettivita' e debbono conservare il
segreto su quanto avranno conoscenza per ragioni
del loro ufficio.
e) LA SEZIONE
ART.51- La Sezione costituisce l'organo periferico dell' A.N.S.I.
attraverso cui si realizza la vita dell' Associazione nelle
sue varie manifestazioni.
ART.52- La Sezione ha sede di norma nella citta' capoluogo di
provincia. E' costituita sotto la osservanza dello Statu-
to Sociale e dei Regolamenti.
L' istituzione della Sezione e' autorizzata dal Consiglio
Direttivo Nazionale che ne stabilisce la sede, i poteri e
la giurisdizione territoriale. La Sezione deve nominare
un Consiglio Direttivo Sezionale, una Giunta di scrutinio,
un Collegio dei Probiviri ed un Collegio dei Revisori, me-
diante elezione diretta fra i Soci appartenenti alla mede-
sima Sezione.
ART.53- Il Consiglio Direttivo Nazionale potra' autorizzare, in
via eccezionale, la costituzione di Sezioni avente sede
in Comune che non sia capoluogo di provincia anche
se in questa ne esiste gia' una. In tal caso la compe-
tenza territoriale della Sezione e' limitata al singolo
comune, mentre quella del territorio della provincia
restera' di pertinenza della Sezione esistente nel capo-
luogo di provincia. Ogni Sezione dovra' essere intitola-
ta al nome di un eroico caduto per ricordare ai vivi le
gesta di quanti col loro sacrificio contribuirono a rende-
re piu' grande la Patria.
ART.54- Le norme per la istituzione, il funzionamento e lo scio-
glimento della Sezione e dei Gruppi eventualmente di-
pendenti saranno stabilite da apposito Regolamento.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
ART.55- I provvedimenti disciplinari applicabili ai Soci sono:
a) la censura, a voce o per iscritto, inflitta dal Consiglio
Sezionale per fatti lievi;
b) la sospensione da un mese ad un anno, inflitta dal
Consiglio Sezionale per comportamento contrario
alle norme disciplnari, ai doveri morali dell' Associa-
zione, oppure perche' sottoposti a giudizio di cui
all' art. 15 lettera b);
c) la radiazione, pronunciata dal Consiglio Sezionale a
seguito di continua cattiva condotta morale, od a
seguito di condanna ritenuta dal Consiglio Sezionale
incompatibile con l'appartenenza all' Associazione.
Contro i provvedimenti della sospensione e della radia-
zione il socio puo' interporre appello al Consiglio Diretti-
vo Nazionale, che giudichera' dopo aver sentito il Socio,
il Consiglio Direttivo Sezionale nella persona del suo
Presidente ed anche, preso atto di tutto il materiale
documentario e sentiti i testi delle parti.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra potranno al-
tresė venire deliberati ed applicati ai Soci direttamente
dal Consiglio Direttivo Nazionale.
ART.56- I provvedimenti disciplinari applicabili alle Sezioni sono:
a) censura inflitta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) scioglimento della Sezione da parte del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Contro il provvedimento dello scioglimento la sezione
puo' interporre appello alla prossima Assemblea dei
Delegati, che decidera' in merito inappelabilmente.
ART.57- Il Socio espulso o sospeso perde il diritto all'uso della
tessera, del distintivo sociale ed al godimento di ogni
beneficio morale, assistenziale, mutualistico ed econo-
mico dell' Associazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ART.58- Le entrate dell' Associazione sono costituite:
a) dalla percentuale sulle quote per iscrizione e rinno-
vamento delle tessere;
b) dalla percentuale sulle quote annuali di associazione
alle Sezioni;
c) dalle eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni;
d) dai proventi di concerti, spettacoli, fiere di beneficen-
za e tombole, promossi dall' Associazione;
e) dalla rendita del fondo sociale.
ART.59- Le entrate delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e rinnovamento delle tessere
dedotta la percentuale riservata all' Associazione
Nazionale;
b) dalle quote annuali di associazione dedotta la percen-
tuale riservata all' Associazione Nazionale;
c) da eventuali contributi supplettivi dei Soci da determi-
nare anno per anno dall' Assemblea Sezionale.
ART.60- La misura delle quote di iscrizione, rinnovazione tessere
e di associazione annuale - come pure le percentuali
spettanti alla Sede centrale - sara' determinata anno
per anno dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese
di Novembre dell'anno precedente, salvo ratifica della
Assemblea dei Delegati in sede di approvazione del
bilancio preventivo.
ART.61- Ad ogni Socio viene rilasciata una Tessera personale
convalidata da un talloncino annuale.
Tessere speciali vengono rilasciate ai Soci delle cate-
gorie:
- Perpetui (ai familiari del Caduto);
- Ad honorem;
- Benemeriti della Sezione;
- Vitalizi.
Ai Soci ad honorem ed a quelli Benemeriti della Sezione
potra' essere rilasciato un attestato a firma rispettiva-
mente del Presidente Nazionale o del Presidente della
Sezione.
ART.62- L' anno solare decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio preventivo dell' anno in corso ed il consuntivo
dell'anno precedente dovranno essere presentati alla
Assemblea Nazionale dei Delegati entro il 31 marzo di
ogni anno.
TITOLO VI
RADUNO NAZIONALE E FESTE CELEBRATIVE
ART.63- Ogni anno, in localita' ed epoca con programma da
formularsi dal Consiglio Direttivo Nazionale, si terra'
un Raduno Sociale Nazionale al quale potranno parte-
cipare i Soci di tutte le categorie.
Il Raduno ha il precipuo scopo di mantenere e svilup-
pare i vincoli di fraternita' e di cameratismo fra i Soci,
e potra' pure contemplare lo svolgimento di un Conve-
gno per studiarvi ed attuarvi gli scopi sociali.
Durante il Raduno potra' anche essere convocata
l' Assemblea dei Delegati.
ART.64- Sono considerate Feste celebrative dell'Associazione
le seguenti ricorrenze:
- Anniversario Fondazione dell' A.N.S.I.: 30 Maggio;
- Anniversario Unione di Roma all'Italia: 20 Settembre;
- Ricorrenza S.Martino Vescovo-Patrono della catego-
ria Sottufficiali: 11 Novembre.
REGOLAMENTO
Norme per la istituzione ed il funzionamento di
Sezione
TITOLO I°
SEZIONE
ART. 1
La Sezione e' l'organo attraverso cui l'A.N.S.I. perse-
gue i propri fini.
ART. 2
Ciascuna Sezione dovra' risultare intitolata al nome di un eroico caduto delle FF.AA. preferibilmente decorato e possi-bilmente della medisima provincia o regione.
ART. 3
La Sezione e' istituita con decreto del Consiglio Direttivo Nazionale che, caso per caso, ne stabilira' i limiti dei poteri e di competenza territoriale.
ART. 4
Nell' ambito della propria circoscrizione territoriale, la Sezione svolge di massima le funzioni previste dallo Statuto.
Salvo diversa disposizione, la circoscrizione di ciascuna Sezione con sede nel capoluogo di regione siano conferite determinate mansioni fiduciarie di coordinamento e control-lo nell'ambito della regione medesima.
ART. 5
Ove lo creda il C.D.N. potra' stabilire che alla Sezione con sede nel capoluogo di regione siano conferite determinate mansioni fiduciarie di coordinamento e controllo nell'ambito della regione medesima.
TITOLO II°
SOCI
ART. 6
I Soci della Sezione si suddividono nelle seguenti catego-rie:
a) Benemeriti della Sezione;
b) Effettivi.
Sono iscritti fra i Soci Benemeriti della Sezione:
a) tutte le persone od Enti che siano realmente resi bene- meriti della Sezione favorendone l'attivita', collaborando
in modo efficace al suo potenziamento;
b) i Soci fondatori della Sezione.
L' iscrizione nell'albo dei Soci Benemeriti della Sezione
avverra' a cura del Consiglio Direttivo Sezionale su propo-
sta approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione
ed omologata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La qualita' di Socio effettivo:
a) si acquista in seguito a domanda presentata ai termini
dell'art.7 dello Statuto e corredata dai documenti atti a
comprovare i requisiti richiesti dall.art.2 dello Statuto;
b) si conserva mediante la leale osservanza delle disposi-
zioni all'uopo previste ed il regolare assolvimento dei
doveri di carattere economico;
c) si perde:
- per dimissioni;
- per debito di una annualita' d'associazione scaduta e
non pagata, dopo la messa in mora per iscritto;
- per radiazione dal ruolo dei soci effettivo a norma
dell'art. 55 lettera c) dello Statuto.
ART. 7
L' ammissione dei Soci puo' puo' avvenire durante tutto l'anno ed ha effetto dal principio del medesimo, salvo che, richiedendosi l'iscrizione nell'ultimo trimestre, l'aspirante chieda che l'iscrizione abbia effetto dal 1° Gennaio successivo.
ART. 8
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine l'esenzione della quota avverra' mediante un collettore a domicilio addebiatando al Socio la maggiore spesa d' incasso. Il Socio del quale non si e' riscossa la quota entro il 30 aprile e' dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo Sezionale e per esso rimane sospesa la qualita' di Sociio fino al momento della regolarizzazione, di cui deve prendere atto il Consiglio Direttivo Sezionale.
Il Socio dichiarato moroso viene diffidato con apposito avviso.
ART. 9
La decadenza per debito di una annualita' e' pronunciata dal Consiglio Direttivo Sezionale con la normale procedura nei confronti dei Soci che non abbiano, entro il 31 ottobre, regolarizzata la loro posizione.
Il Socio dichiarato decaduto puo' chiedere al C.D.S. di essere riammesso previo pagamento delle quote arretrate; diversamente egli dovra' presentare nuova domanda di ammissione nei modi previsti.
ART. 10
Nell'ambito della Sezione la residenza costituisce vincolo all'appartenenza alla Sede Sezionale.
ART. 11
I Soci possono ottenere il passaggio ad altra Sezione. Il passaggio e' operativo a tutti gli effetti dal 1° gennaio successivo, a meno che si tratti della istituzione di nuova Sezione, nel qual caso sara' operativo dalla date del decreto istitutivo.
Il decreto dovra' contenere le norme amministrative riguardanti i dodicesimi pro-quota spettanti alla nuova Sezione nel caso di trasferimento a questa di associati appartenenti ad altra Sezione.
ART. 12
Il Socio che muti domicilio e' tenuto a darne comunicazione alla Segreteria Sezionale.
ALBO SEZIONALE
ART. 13
Nei locali ove ha sede la Sezione deve essere posto in luogo adatto un Albo riservato alle comunicazioni ufficiali ai Soci.
TITOLO III
ORGANI SEZIONALI
ART. 14
Sono organi sezionali:
a) l' Assemblea Sezionale;
b) il Consiglio Direttivo Sezionale;
c) il delegato;
d) la Giunta di Scrutinio;
e) il Collegio dei Revisori di Sezione;
f) il Collegio dei Probiviri di Sezione.
Il Consiglio Direttivo Sezionale e' composto da un Presidente; da uno a tre Vice-Presidenti; da tre a ventuno Consiglieri.
La Giunta n di Scrutinio, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri sono composti ciascuno da tre membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 15
Le nomine delle cariche Sezionali sono deliberate dall' Assemblea dei Soci della Sezione a maggioranza dei votanti, con votazione a scrutinio segreto.
ART. 16
I Soci che rappresentano altri Soci devono essere muniti di delega scritta. Per votazioni devono introdurre nelle urne tante schede quanti sono i Soci rappresentanti. Sono vietate le votazioni collettive.
Per la nomina del Consiglio Direttivo Sezionale devono essere votati separatamente il Presidente, Vice-Presidenti, il Gruppo dei Consiglieri.
ART. 17
Le cariche sezionali sono gratuite ed incompatibili con qualunque ufficio retribuito dalla Sezione.
a) ASSEMBLEA SEZIONALE
ART. 18
L' assemblea generale ordinaria dei Soci e' convocata nel mese di Gennaio di ciascun anno.
L' assemblea ordinaria provvede:
1) alla approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno
precedente e della relazione morale e finanziaria del
Consiglio Direttivo Sezionale;
2) all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in
corso;
3) all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno;
4) alla nomina delle cariche sezionali.
Dopo l'approvazione dell' Assemblea Sezionale, il rendi-conto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui ai numeri
1) e 2) di questo articolo, dovranno essere tempestiva-
mente trasmessi alla Segreteria Nazionale per l'ulteriore
approvazione formale da parte del C.D.N. a norma dell'art.
35 dello Statuto e per l'inserimento contabile di essi nel
rendiconto consuntivo e nel bilancio preventivo nazionale.
ART. 19
Le Assemblee Sezionali sono convocate dal Presidente della Sezione mediante affissione di avviso all' Albo Sezionale e spedizione di circolare al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso e nelle circolari deve essere riportato l'ordine del giorno e, quando si debba procedere a nomine di cariche sezionali, i nomi dei Soci uscenti dall' ufficio nonche' i nomi di quelli che permangono in carica.
ART. 20
L' Assemblea deve essere convocata quando lo richiedono
i Revisori dei Conti o ne sia presentata domanda motivata
sottoscritta da almeno un ventesimo (1/20) dei Soci, nella
quale devono essere precisati gli argomenti da trattare.
La riunione deve avvenire nel termine di un mese dalla data di presentazione della domanda alla Segreteria.
ART. 21
L' Assemblea deve essere convocata quando per qualsiasi causa, i componenti il Consiglio Direttivo Sezionale siano ridotti a meno di due terzi o quando i componenti la Giunta di Scrutinio siano ridotti a meno di tre membri.
La convocazione deve evvenire entro un mese dalla costatazione delle vacanze.
ART. 22
Prima dell'inizio della seduta i Soci che rappresentano altri Soci devono procurarsi la convalida delle deleghe dalla Giunta di Scrutinio che siede presso la Segreteria Sezionale.
ART. 23
Stralcio delle disposizioni che regolano le Assemblee nonche'
l'elenco dei Soci morosi e di quelli decaduti deve essere affisso all'ingresso della m sala di riunione dell'Assemblea.
ART. 24
All' Assemblea ordinaria convocata nel mese di Gennaio sono ammessi i Soci che abbiano pagato la quota dell'anno precedente ed i nuovi che abbiano gia' pagato quella dell' anno in corso.
Alle Assemblee successivamente convocate sono ammessi i Soci che non siano stati dichiarati morosi.
ART. 25
Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, trascorsa un'ora da quella di convocazione.
ART. 26
Le Assemblee deliberano sugli argomenti posti all'ordine del giorno, i quali devono essere specificatamente indicati. Quelli scritti con indicazioni generiche non possono dar luogo a votazioni ed a deliberazioni.
ART. 27
La data e l'ora di convocazione delle Assemblee, nonche' l'ordine del giorno delle stesse, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Sezionale.
I Soci possono richiedere che siano iscritti argomenti all'ordine del giorno dell' Assemblea ordinaria con domanda motivata sottoscritta da almeno 20 Soci presentata in Segreteria entro il 15 dicembre.
ART. 28
Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo i casi tassativamente indicati. Le deliberazioni prese in conformita' allo Statuto ed ai Regolamenti impegnano tutti i Soci della Sezione, ancorche' essi risultino assenti o dissenzienti.
ART. 29
Nelle votazioni per le nomine, a parita di voti, e' proclamato eletto il Socio da maggior tempo iscritto all' Associazione ed i caso di parita' di iscrizioni il Socio piu' anziano di eta'.
ART. 30
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Sezione o da uno dei Vice-Presidenti. I caso di assenza di tutti i predetti, l' Assemblea si nomina il Presidente fra i Soci presenti. Fungera' da Segretario dell' Assemblea il Segretario Sezionale od, in caso di sua assenza, un segretario da nominarsi dal Presidente fra i presenti.
ART. 31
Di ciascuna Assemblea, a cura del Segretario Sezionale, dovra' essere redatto verbale da trascrivere su apposito registro, e da presentare al Consiglio Direttivo Sezionale alla prima sua riunione successiva. Di ogni verbale dovra' essere inviata copia alla Sede Nazionale entro una settimana dalla data della riunione.
b) CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
ART. 32
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi si rinnovano per un terzo ogni anno.
In caso di rinnovazione totale del Consiglio Direttivo Sezionale il turno di scadenza dei Consiglieri e' stabilita, per i primi due anni, dalla sorte.
Il Presidente dura, in ogno caso, in carica tre anni; dei due Vice-Presidenti, in caso di rinnovazione totale del Consiglio Direttivo Sezionale, uno destinato dalla sorte, scade al termine del secondo anno.
ART. 33
Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale eventual-mente eletto in surrogazione di altro uscito di carica prima della scadenza normale, cessa dall' ufficio quando sarebbe cessato colui che ha sostituito.
ART. 34
Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipa a tre sedute consegutive senza giustificato motivo e' dichiarato decaduto dalla carica del Consiglio stesso.
ART. 35
Il Consiglio Direttivo Sezionale nomina nel suo seno, nella prima riunione, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
1 Segretario
1 Vice Segretario
1 Tesoriere
1 Direttore di contabilita' (eventuale)
Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facolta' di nominare quelle commissioni che riterra' oppurtune, designando tra i Soci il Presidente, ed essezionalmente fra i non soci, taluni membri.
Le Commissioni saranno di regola presiedute da un Consigliere Sezionale.
Il Presidente della Sezione, i Vice- Presidenti ed il Segretario hanno facolta' di assistere alle sedute delle commissioni.
ART. 36
Il Consiglio Direttivo Sezionale e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese mediante invito da spedire al domicilio dei singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione del Consiglio Direttivo Sezionale puo' essere richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con richiesta da consegnare in Segreteria nella quale devono essere specificatamente indicati gli argomenti da trattare. In questo caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro quindici giorni. I ogni caso gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno.
ART. 37
Il Consiglio Direttivo Sezionale delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli argomenti devono essere tassativamente indicati; quelli che fossero inseriti con indicazione generica non possono dar luogo a votazione ed a deliberazione.
ART. 38
Il Consiglio Direttivo Sezionale esamina gli argomenti posti all'ordine del giorno dell' Assemblea dei Delegati di cui all'art. 20 dello Statuto e provede alla tempestiva convocazione dell' Assemblea anche con termini piu' brevi di quelli indicati al precedente art. 24.
ART. 39
Fatta eccezione per i casi specificatamente indicati nel presente Regolamento, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale sono valide quando siano presenti la maggio-ranza dei suoi componenti. Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.
ART. 40
Per la eventuale radiazione di Soci prevista dall' art.55 lettera c) dello Statuto, devono essere presenti alla seduta del Consiglio Direttivo Sezionale almeno 2/3 dei suoi componenti. La radiazione deve riportare almeno la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. Di essa si fa constare a verbale con l'indicazione dei motivi per i quali fu adottata.
ART. 41
Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore di Contabilita' costituiscono l' Ufficio di Presidenza.
Esso attende alla conservazione del patrimonio sezionale, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Sezionale e dell' Assemblea. Provvede nei casi di urgenza e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Presidente redige al termine di ogni anno la relazione morale e finanziaria da presentare all' Assemblea previa approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale.
ART. 42
Delle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale si redige, a cura del Segretario, verbale da trascriversi su apposito registro. Il verbale e' firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario
il Presidente designera' uno dei presenti a sostituirlo. Il verbale deve essere letto ed approvato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.
c) DELEGATO
ART. 43
Il Presidente della Sezione e' di diritto il delegato dell' Assemblea Nazionale dei Delegati. In caso di sua assenza od impedimento il Delegato sara' scelto di volta in volta dal C.D.S. fra i propri membri e durera' in carica per tutta la durata dell' Assemblea Nazionale.
Il Delegato ha l'obbligo di attenersi strettamente alle deliberazioni dell' Assemblea Sezionale ed alle istruzioni ricevute dal Consiglio Direttivo di cui fa parte.
ART. 44
Il Delegato rappresenta la Sezione in seno all' Assemblea dei Delegati con i medesimi poteri del mandatario speciale.
d) GIUNTA DI SCRUTINIO
ART. 45
A norma dell' art. 7 dello Statuto, la Giunta Sezionale di Scrutinio ha il compito di accertare l'esistenza e la validita' dei titoli dell'aspirante socio, cura lo spoglio delle domande ed esprime su ciascuna il proprio motivato parere.
ART. 46
I componenti la Giunta di Scrutinio durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi devono nominarsi il Presidente.
ART. 47
L' ammissione dei Soci deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei mebri della Giunta.
ART. 48
L' esame delle domande degli aspiranti Soci deve normalmente avvenire nel termine di 15 giorni dalla presentazione in Segreteria. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facolta' di richiamare la Giunta all'osservanza dei termini.
ART. 49
Nell'esame della domanda la Giunta di Scrutinio deve accertare se il richiedente sia precedentemente decaduto dalla qualita' di Socio per morosita' ed in caso affermativo trasmette la domanda al Consiglio
Direttivo Sezionale.
ART. 50
Il Componente della Giunta che non partecipa a tre riunioni consegutive senza giustificato motivo decade dalla carica.
ART. 51
Delle riunioni della Giunta deve essere redatto verbale, nel quale devono essere riportate le domande accolte e quelle respinte. Per queste ultime il Presidente della Giunta di Scrutinio redigera' rapporto riservato nel quale sara' indicata la motivazione della ripulsa. Il registro dei verbali ed i rapporti riservati di cui al comma precedente sono conservati nella Segreteria Sezionale.
e) COLLEGIO DEI REVISORI DI SEZIONE
ART. 52
Il Collegio dei Revisori di Sezione ha composizione, poteri e mansioni analoghe a quelle previste negli art. da 40 a 46 dello Statuto per il Collegio Nazionale.
ART. 53
I Revisori devono curare che i bilanci preventivi ed i rendiconti sezionali, accompagnati dalle rispettive relazioni, siano depositati in Segreteria a disposizione dei Soci almeno otto giorni prima dell' Assemblea che li deve approvare e che del deposito siano contemporaneamente avvertiti i Soci mediante avviso affisso all' Albo Sezionale.
f) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 54
Il Collegio dei Probiviri di Sezione ha composizione, poteri e mansioni analoghe a quelle previste negli articoli da 47 a 50 dello Statuto per il Collegio Nazionale.
TITOLO IV
PATRONESSE
ART. 55
Il Consiglio Direttivo Sezionale puo' ammettere Patronesse.
L' ammissione e' proposta da due Soci appartenenti alla Sezione, i quali controfirmano la domanda redatta su apposito modulo ed e' deliberata dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto.
ART. 56
Le Patronesse non acquistano la qualita' di Socio, esse possono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo Sezionale a svolgere opere di assistenza e di beneficenza a favore dell' Associazione.
ART. 57
Alla Patronessa e' rilasciata una speciale tessera di riconoscimento.
ART. 58
La qualita' di Patronessa puo' essere revocata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Alle sedute relative devono essere presenti almeno 2/3 dei componenti il Consiglio e la proposta deve riportare i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 59
Le norme riguardanti l' Amministrazione del patrimonio ed il funzionamento
burocratico delle Sezioni saranno dettate dal Consiglio Direttivo Nazionale e le Sezioni dovranno strettamente attenervisi sotto la responsabilita' solidale dei componenti ciascun Consiglio Direttivo Sezionale.
ART. 60
Il tesseramento e' nazionale ed avviene a cura della Sede Nazionale in base a dati forniti dalle singole Sezioni.
I bollini per le vidimazioni annuali della tessera saranno forniti alle Sezioni a cura della sede.
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
ART. 61
Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 56 lettera b) dello Statuto, tutte le cariche sezionali si intenderanno automaticamente decadute e le relative funzioni verranno provvisoriamente assunte da un Commissario Straordinario nominato dal C.D.N. il quale reggera' la Sezione fini alla decisione inappelabile da parte dell' Assemblea Nazionale dei Delegati.
In ogni caso, l'eventuale scioglimento di Sezione dovra' avvenire per decreto del Consiglio Direttivo Nazionale su analoga proposta deliberata dall' Assemblea Sezionale ed approvata a maggioranza dei Soci iscritti aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento, il patrimonio sezionale passa in amministrazione
al Consiglio Direttivo Nazionale che ne terra' gestione separata per un triennio in attesa della eventuale ricostituzione della Sezione.
Trascorso tale termine le attivita' stesse resteranno acquisite al patrimonio dell' Associazione Nazionale.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 62
Quando nella Sezione il numero degli iscritti non raggiunge il minimo dei Soci sufficiente per poter coprire tutte le cariche, le funzioni del Consiglio Direttivo Sezionale saranno provvisoriamente assunte da un Comitato Provvisorio composto da tre membri che fungera' anche da Giunta di Scrutinio e da Collegio dei Proibiviri.
ART. 62/Bis
Le Sezioni che ritengono di averne i requisiti, in ottemperanza alle disposizioni emanate dallo SMD con la Circolare G-023 e sue varianti, possono concorrere quale Organismo di Protezione Sociale delle FF.AA., ferma restando la responsabilita' legale e solidale del Consiglio Direttivo Sezionale.
ART. 63
Sono nulle le disposizioni in contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto Sociale.